Sono cambiate le regole di omologazione per portabici, portasci e anche per portabagagli. Cosa sapere per non ritrovarsi con multe salate.
Se sulla macchina avete installato un portabici o portasci o magari siete in procinto di installarne uno, sarebbe meglio fare attenzione alle nuove norme; l’omologazione è cambiata ed è importante essere in regola se non si vogliono ricevere brutte sorprese.
Quando si parla di strutture amovibili, nell’ambito della sicurezza stradale, ci si riferisce a quei dispositivi ed accessori che possono essere montati e smontati dal veicolo all’occorrenza. Parliamo ovviamente di dispositivi che ampliano il carico di trasporto dell’auto e permettono di viaggiare in sicurezza portando con sé biciclette, sci ma anche bagagli e così via.
È bene sapere però che per l’installazione e l’uso di questi dispositivi sono previste norme specifiche e che servono proprio a garantire la sicurezza di chi trasporta e in generale di tutto il traffico stradale. In linea generale, ad esempio, è importante che queste strutture amovibili non vadano a coprire la targa o le luci dell’auto e in alcuni casi potrebbe essere necessario installare delle luci aggiuntive di segnalazione del carico.
Soprattutto però, queste strutture aggiuntive devono essere omologate, cioè mantenere alcuni standard che garantiscono la sicurezza sulle strade. Ebbene, proprio gli standard di omologazione sono stati aggiornati di recente.
Il riferimento normativo è il decreto firmato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini e pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 21 gennaio. Si tratta proprio di un provvedimento che esplicita l’utilizzo di questi sistemi aggiuntivi per le categorie di vetture M1 (autovetture) e N1 (veicoli commerciali leggeri).
Secondo quanto stabilito dalla nuova normativa quindi, portabici e portasci devono:
In linea generale questo significa che la larghezza delle strutture amovibili non deve superare la larghezza del veicolo e, qualora il carico sporga oltre, si applicano le prescrizioni in materia indicate ai commi 3 e 6 dell’art. 164 del Codice della strada. Se invece la sporgenza è longitudinale le norme di riferimento sono i commi 2, 5 e 6 del medesimo articolo.
È permessa l’applicazione della targa di immatricolazione del veicolo (o della targa ripetitrice) sulla parte di alloggiamento della targa presente sulle strutture amovibili. L’automobilista deve poi accertarsi della corretta installazione del funzionamento dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva dell’auto.
In un’ottica di semplificazione, infine, è consentita l’installazione delle strutture amovibili anche senza l’aggiornamento della carta di circolazione a condizione però che siano applicati i dispositivi supplementari di illuminazione e segnalazione visiva che devono replicare i dispositivi posteriori del veicolo ad eccezione della luce di arresto,
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