Il dipendente che rassegna le dimissioni per iscriversi all’università ha ancora diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione? Cosa prevede la legge.
Università e indennità di disoccupazione sono due mondi separati, destinati a non incontrarsi mai? Oppure chi si iscrive a un corso universitario dopo aver abbandonato il lavoro può beneficiare della Naspi? Insomma: l’iscrizione all’università è compatibile con un ammortizzatore sociale come l’indennità di disoccupazione?
Come noto la Naspi spetta ai lavoratori – sia pubblici che privati – rimasti senza lavoro perché licenziati per giustificato motivo o per giusta causa ma anche ai dipendenti dimissionari che hanno lasciato l’occupazione a causa della condotta colpevole da parte del datore di lavoro (come nel caso del mobbing). In questo caso la legge interviene con la Naspi.
Il disoccupato riceverà così un’indennità mensile fino a quando non troverà un nuovo lavoro, o comunque per non più di due anni. E se invece il lavoratore rimasto senza impiego si iscrive all’università? Perde il diritto a ricevere la Naspi se comincia a frequentare un ateneo? E chi si dimette per iscriversi a una facoltà universitaria? Vediamo come funziona.
In pratica il dipendente rimasto disoccupato non ha diritto alla Naspi soltanto se si è licenziato in maniera volontaria. Il disoccupato involontario percepirà l’indennità di disoccupazione dall’INPS fino a quando non troverà un nuovo lavoro. La Naspi però non viene sospesa se il lavoratore si iscrive all’università. Anche chi va in Erasmus può continuare a ricevere l’indennità di disoccupazione.
La Naspi si può parzialmente mantenere se il lavoratore trova un lavoro a tempo indeterminato di durata inferiore a sei mesi, per un reddito annuale che non superi gli 8.500. Si perde invece se il dipendente trova un lavoro a tempo indeterminato. In un caso come nell’altro si dovrà dare comunicazione all’INPS.
Nessun problema invece se il disoccupato inizia un corso universitario o di formazione – come stage, tirocini e quant’altro – nella misura in cui rimane nei limiti di reddito appena elencati. Una circolare INPS del 2017 ha chiarito che anche se tirocini retribuiti e borse di studio sono assimilabili al lavoro dipendente non vengono considerati come tali.
Di conseguenza sono cumulabili con la Naspi. Diverso il discorso del lavoratore dipendente che si licenzia per iscriversi all’università. Iniziare o completare gli studi universitari infatti non costituisce una giusta causa di dimissioni. Di conseguenza il dipendente dimissionario per iscriversi all’università non avrà diritto alla Naspi.
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