I titolari di Legge 104 possono acquistare un’auto approfittando delle agevolazioni fiscali ma cosa accade nel momento in cui si vende il mezzo?
La normativa tributaria italiana rivolge un’attenzione particolare alle persone con disabilità e ai loro familiari. Riserva diverse agevolazioni fiscali che permettono un risparmio importante come la detrazione al 19% e l’IVA al 4% per l’acquisto di un’auto.
L’Agenzia delle Entrate ha redatto una guida alle agevolazioni fiscali dedicate alle persone con disabilità e ai caregiver ossia i familiari che le hanno a carico. Ricordiamo che per essere considerati a carico bisognerà avere un reddito personale inferiore a 4 mila euro se under 24 oppure a 2.840,51 euro. Nella guida sono specificate le agevolazioni e le regole che le disciplinano. Citiamo la detrazione del 19% e l’IVA al 4% sulla spesa per sussidi tecnici e informatici, le detrazioni per l’eliminazione delle barriere architettoniche, la deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi versati per gli addetti ai servizi domestici, la deduzione delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.
Tra le agevolazioni più note, poi, la detrazione e l’IVA ridotta per l’acquisto di un veicolo utilizzato dalla persona disabile. Ne hanno diritto i non vedenti, i sordi, i soggetti con disabilità psichica o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento, i disabili con limitazione grave della capacità di deambulazione o con pluriamputazioni o con ridotte capacità motorie.
Si può rivendere l’auto comprata con la Legge 104?
Per approfittare delle agevolazioni per l’acquisto di un’auto con Legge 104 bisognerà rispettare alcune condizioni. Innanzitutto l’IVA al 4% è applicabile solo se il veicolo ha cilindrata fino a 2 mila centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, 2.800 centimetri cubici se diesel o ibrido e se ha potenza fino al 150 kW con motore elettrico. Bisogna tener conto, poi, del tetto di spesa massimo di 18.075,99 euro per ottenere la detrazione del 19% sulla spesa sostenuta.
Da sapere inoltre che la detrazione spetta una sola volta nel corso di un quadriennio a meno che il mezzo non venga cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico perché destinato alla demolizione. E se si volesse vendere l’auto? Secondo la normativa per non perdere il diritto alle agevolazioni bisognerà attendere due anni dall’acquisto prima di trasferirlo a titolo oneroso o gratuito (articolo 1 comma 37 della Legge 296/2006).
Vendendo l’auto prima dei due anni si dovrà restituire la differenza tra l’imposta dovuta non considerando le agevolazioni e quelle derivante dall’applicazione degli aiuti. Tale regola non si applica solo se il disabile è costretto a vendere il mezzo perché sono cambiate le necessità in merito alla minorazione. Se servono modifiche e adattamenti diversi, quindi, l’auto si potrà vendere in qualsiasi momento senza perdere il diritto alla detrazione. Anche chi riceve il veicolo adattato in eredità può rivenderlo prima dei due anni.